Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 142


DELEGA DI VOTO

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010)
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con i limiti di applicabilità indicati nell'art. 7 dello stesso decreto)

(Testo applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato prima del 31 ottobre 2010)
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

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