COMUNICAZIONI ALLA CONSOB1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
(Lettera così modificata dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195)
b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
(Lettera prima sostituita dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificata dal comma 9 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
(Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62)
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.
(Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
3. La CONSOB può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.