Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 52quinquies


RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER FALSITA' IN MONETE EURO NON AVENTI CORSO LEGALE)
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.
(Il titolo IX, comprendente gli articoli 52-quater e 52-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 4, D.L. 25 settembre 2001, n. 350)

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