Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 36


abrogato REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

[1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;
b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;
e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;
h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
i) i modelli o le modalità di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31;
l) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;
m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1.
2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V].
(Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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