Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 38


DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I sono esercitati previa consegna ad un intermediario di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su strumenti finanziari già dematerializzati.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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