Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 30


abrogato ATTRIBUZIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE E DELL'INTERMEDIARIO

[1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti].
(Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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