Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 29


abrogato SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

[1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente].
(Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 29"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti