Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 1


TITOLO I Definizioni (DEFINIZIONI)
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «Stati membri partecipanti»: i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) «tasso di conversione»: il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) «valute aderenti»: le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l'ecu;
e) «lira»: la lira italiana;
f) «Trattato»: il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) «periodo transitorio»: il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) «Tesoro»: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) «ridenominazione»: la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;
j) «titoli di Stato»: tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
k) «banca»: l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) «società finanziaria»: la società indicata nell'art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 ;
m) «imprese di assicurazione»: le imprese di cui all'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 ;
n) «documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna»: il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) «moneta di conto»: la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
p) «elementi monetari»: le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche «fuori bilancio») che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
q) «attività, passività e operazioni fuori bilancio»: gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;
s) «società di gestione accentrata»: società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
t) «società quotata»: società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) «fondi pensione»: le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

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