Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 40


RITIRO DELLE MATERIALITA' E IMMISSIONE IN GESTIONE ACCENTRATA

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.
3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.
5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.
6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, annota altresì, sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.

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