Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 31


abrogato COMPITI DELL'INTERMEDIARIO

[1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti].
(Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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