Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 33


abrogato ECCEZIONI OPPONIBILI

[1. All'esercizio del diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti].
(Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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