Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 39


SEZIONE II Disposizioni speciali per i titoli di Stato (DEMATERIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI STATO)

1. [Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35].
(Comma abrogato dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo III ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
4. Le iscrizioni contabili presso la società di gestione accentrata continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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