Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 28


abrogato TITOLO V Dematerializzazione - SEZIONE I Disposizioni generali (AMBITO DI APPLICAZIONE)

[1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V].
(Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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