Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 43


DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 43"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti