La circolazione delle azioni



Senza introdurre novità rispetto al sistema previgente, il legislatore ha riunito in una sola norma (art. 2355 cod.civ. ), tutte le regole relative alle diverse tecniche di circolazione delle partecipazioni sociali, disciplinando il caso delle azioni nominative, delle azioni al portatore, delle azioni immesse nel sistema di gestione accentrata, e delle azioni non rappresentate dai certificati azionari. Si assiste in sostanza alla riproduzione di disposizioni già presenti nel R.D. 239/42, e di alcune regole proprie del trasferimento dei titoli di credito nominativi e al portatore.
Non si è però giunti alla redazione di una norma onnicomprensiva: mancano, infatti, le regole di dettaglio, che trovano ancor oggi la collocazione nelle normative citate.

L'art. 2355, I comma, cod.civ. statuisce che in caso di mancata emissione dei titoli azionari, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione nel libro dei soci. Viene quindi espressamente chiarito che l'annotazione del trasferimento nel libro soci non riguarda gli effetti inter partes (che si producono già a seguito dell'accordo intercorso, ex art. 1376 cod.civ. ), ma rappresenta una fase essenziale affinché il passaggio di titolarità delle partecipazioni sociali sia riconosciuto dalla società. L'avente causa, sebbene già titolare delle azioni, solo in seguito all'annotazione del trasferimento nel libro soci sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Tale regola ricalca quanto previsto nel I comma del nuovo art. 2470 cod.civ. in tema di trasferimento delle quote di s.r.l.; l'analogia fra le due fattispecie (trasferimento di azioni in mancanza di emissione dei titoli e trasferimento di quote di s.r.l.) fa sì che, pertanto, la normativa da ultimo citata potrà essere utilizzata per colmare la lacuna di disciplina esistente in materia di s.p.a., in ordine alla procedura per l'iscrizione del trasferimento nel libro soci.
Ne segue che, applicando in parte l'art. 2470, II comma, cod.civ., l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avrà luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulti il trasferimento.
L'eventuale conflitto fra più acquirenti dal medesimo autore delle stesse partecipazioni azionarie (prive dei relativi titoli) sarà risolto in base alla priorità dell'acquisto, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Il II, il III e il IV comma dell'art. 2355 cod.civ. , disciplinano la circolazione delle azioni nominative e di quelle al portatore nota1.
L'art. 2355, II comma, cod.civ., conformemente alla disciplina dettata per i titoli di credito, dispone che le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. L'efficacia del trasferimento inter partes seguirà direttamente all'accordo, ma solo con la presentazione del certificato azionario l'avente causa sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali, ed è quindi indispensabile che a lui sia fatta la consegna del certificato stesso.
Per le azioni nominative, invece, il terzo ed il quarto comma della norma in questione ripresentano la nota alternativa fra girata e transfert nota2.
Il trasferimento più diffuso nella pratica, in quanto meno oneroso e complesso, è la girata, procedura attraverso la quale la doppia annotazione (sul certificato azionario, e sul libro dei soci) è fatta in due momenti diversi e da soggetti distinti. L'annotazione sul titolo è effettuata dall'alienante, mentre l'annotazione sul libro soci è effettuata successivamente dalla società, su richiesta del socio o in occasione dell'esercizio dei diritti sociali.
Secondo quanto dispongono l'art. 2355, III comma, cod.civ. e gli artt. 4 e 6 del R.D. 239/42, la girata deve essere datata, contenere le generalità del giratario e la sua nazionalità, deve essere sottoscritta dal girante ed anche dal giratario se le azioni non sono interamente liberate. La girata deve essere autenticata da un notaio o da altro soggetto abilitato secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Con la girata il trasferimento del titolo è certamente efficace fra le parti e nei confronti dei terzi. Anche senza procedere all'annotazione sul libro soci, il giratario può a sua volta girare a terzi il titolo precedentemente acquisito.
A questo punto, se si dovesse applicare la normativa sui titoli nominativi, e precisamente l'art. 2021 cod.civ. , si dovrebbe concludere che per essere legittimato all'esercizio dei diritti sociali il giratario debba ottenere anche l'annotazione sul libro soci (per i titoli nominativi è infatti richiesta la doppia annotazione ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti in essi incorporati).
In questa direzione l'art. 2355, III comma, cod.civ.
attribuisce al giratario, che si dimostra possessore del titolo azionario in base ad una serie continua di girate, il diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci. Ma che l'efficacia dell'annotazione sul libro soci sia quella sopra indicata, comune a tutti i titoli nominativi, risulta dubbio.
La norma prosegue infatti precisando che, anche prima dell'annotazione nel libro soci, il giratario, che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali. Non dovrebbero quindi sussistere dubbi sul fatto che l'esercizio di tutti i diritti sociali incorporati nel titolo sia "indipendente" dall'annotazione nel libro soci del trasferimento del titolo stesso, restando salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro soci nota3.
Il legislatore, in definitiva, con la formulazione adottata nel nuovo art. 2355 cod.civ., ha definitivamente risolto ogni dubbio ammettendo il socio giratario all'esercizio di ogni diritto incorporato nel titolo a lui girato, senza pretendere la preventiva annotazione sul libro soci.
La disciplina assomiglia decisamente a quella dei titoli all'ordine, differenziandosene principalmente per la permanenza di un registro dell'emittente (libro soci) ove il trasferimento deve essere annotato, anche se eventualmente in data successiva all'esercizio del diritto. Resta infatti fermo l'obbligo dell'annotazione, che potrà essere eseguita a richiesta del giratario in qualunque momento, o comunque a seguito dell'esercizio di un diritto sociale. L'annotazione nel libro soci, quindi, dovrà essere intesa come un'operazione meramente materiale, che non lascia alcuna discrezionalità alla società, legittimata a controllare esclusivamente la regolarità formale delle girate nota4.
La seconda tecnica di circolazione dei titoli nominativi è il transfert, disciplinato dall'art. 2022 cod.civ. , norma richiamata dal IV comma dell'art. 2355 cod.civ.. Questa forma di trasferimento prevede il mutamento contestuale dell'intestazione sul titolo e nel libro soci, attuato sotto la responsabilità della società emittente le azioni.
Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente. Se è l'alienante a domandare l'intestazione del titolo a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, egli dovrà esibire il titolo e provare la propria identità e la propria capacità di disporre mediante la certificazione di un notaio o di un agente di cambio, oppure da una banca autorizzata (art. 11 R.D. 239/42). Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi dovrà esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (scrittura privata autenticata o atto pubblico). Ai sensi dell'art. 9 del R.D. 239/42, la società emittente sarà tenuta ad eseguire la doppia annotazione nel termine di un mese dalla richiesta.
Regole peculiari valgono inoltre nell'ipotesi in cui la società abbia un unico socio. In tale caso l'organo amministrativo è tenuto (art. 2448 cod.civ.) a comunicare al registro delle imprese i dati di tale soggetto, condizione essenziale affinchè venga mantenuto in favore di questi il beneficio consistente nella limitazione della responsabilità (art. 2362 cod.civ.). In questo quadro normativo va collocata l'eventuale operatività del principio di cui all'art. 1706 cod.civ. in riferimento all'ipotesi in cui un soggetto avesse incaricato un altro, quale mandatario, allo scopo di provvedere per suo conto ad acquisire le partecipazioni azionarie (Cass. Civ., Sez. IV, 3037/2014).

L'art. 2354 cod.civ. riconosce la vigenza della normativa speciale in materia di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati (D.Lgs. 213/98), e rimette allo statuto la facoltà di assoggettare le azioni alla disciplina prevista da tale normativa speciale. Il V comma dell'art. 2355 cod.civ. prevede, inoltre, che nei casi previsti dalle disposizioni appena citate il trasferimento delle azioni operi mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari.
Si tratta, in particolare, del sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, introdotto per rendere più sicuro e semplice il trasferimento dei titoli, specie di quelli quotati nei mercati regolamentati. Si tratta di un meccanismo di circolazione dei titoli svincolato dal trasferimento materiale dei documenti, basato su semplici registrazioni contabili, attraverso il quale è possibile evitare il pericolo di smarrimento e sottrazione dei titoli medesimi.
Gli strumenti finanziari non dematerializzati vengono immessi nel sistema dal titolare degli stessi, attraverso un contratto di deposito di titoli in amministrazione stipulato con intermediari autorizzati dalla Consob (banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, agenti di cambio etc.); in detto contratto l'intermediario viene autorizzato al sub deposito dei titoli presso una società di gestione accentrata (tuttora l'unico sistema operante è gestito dalla Monte Titoli s.p.a.) la quale opera sotto il controllo della Consob e della Banca d'Italia. L'intermediario gira i titoli nominativi a favore della società di gestione, la quale apre un unico conto titoli per ogni intermediario e lo suddivide in tanti sottoconti quante sono le specie dei titoli ricevuti. A sua volta l'intermediario apre per ogni titolare un conto destinato a registrare gli strumenti finanziari di sua pertinenza, ed un sotto conto per ogni tipo di azioni affidate dal medesimo cliente.
In questo modo vengono ad esistenza due distinti rapporti di deposito tra loro collegati, ed i rapporti tra i titolari depositanti e la società di gestione sub depositaria si attuano a mezzo degli intermediari, allo stesso tempo depositari e sub depositanti.
L'ordine di trasferimento dei titoli verrà ordinato dal titolare all'intermediario,
il quale a sua volta ne farà richiesta alla società di gestione. Il mutamento nella titolarità delle partecipazioni azionarie avverrà senza che vi sia alcun movimento dei titoli, che sono e resteranno depositati presso la società di gestione. Si avrà esclusivamente una sequenza di registrazioni sui conti e sotto conti tenuti dall'intermediario e dalla società di gestione, con effetti assolutamente corrispondenti a quelli del transfert o della girata.
Si legge infatti nel V comma dell'art. 2355 cod.civ., che in caso di titoli nominativi " la scritturazione sul conto equivale alla girata ". Il rinvio al terzo comma contenuto nel proseguo della disposizione, ribadisce, anche in tale
ipotesi, l'obbligo della società emittente di aggiornare il libro soci nel termine di novanta giorni (art. 5 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745). Ma anche in data anteriore all'annotazione, il nuovo titolare degli strumenti finanziari, sulla base di una serie continua di scritturazioni, sarà "comunque legittimato all'esercizio dei diritti sociali". L'esercizio dei diritti amministrativi viene consentito all'azionista in base ad una certificazione rilasciata, di volta in volta, dall'intermediario, mentre i diritti patrimoniali saranno esercitati direttamente dall'intermediario per conto del cliente.
Ai sensi degli artt. 28 e ss. del D. Lgs. 213/98, gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, o anche diffusi in misura rilevante tra il pubblico (secondo criteri stabiliti con Regolamento Consob) non possono essere rappresentati da titoli.
Per le società con azioni dematerializzate l'accesso al sistema di gestione accentrata risulta semplificato, in quanto, in assenza di documenti cartacei, si evita la stipulazione dei due contratti, di deposito e di sub deposito. Per le nuove emissioni di azioni dematerializzate la società emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare complessivo dell'emissione, il suo frazionamento e gli intermediari ai quali devono essere accreditate le azioni emesse. Questi ultimi provvedono a registrare in conti distinti per ogni titolare le azioni loro assegnate. Il resto della procedura è assolutamente analogo a quanto sopra indicato.

Note

nota1

Occorre premettere che, secondo l'art. 2354 cod.civ., i titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente, fermo restando che, finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore (art. 2354, II comma, cod.civ.).
Anche dopo la Riforma, tuttavia, questa scelta attribuita al socio rimane sulla carta, stante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari introdotta dal R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, tuttora in vigore. Ne segue che le uniche due eccezioni alla nominatività obbligatoria restano le azioni di risparmio, oggi
disciplinate dagli artt. 145, 146 e 147 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.), emettibili esclusivamente dalle società italiane con azioni ordinarie quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le azioni emesse dalle società di investimento a capitale variabile, regolate dall'art. 45 , IV comma, D.Lgs. 58/98, le quali
possono essere al portatore. Cfr. Gaspare Pante-Quatraro, Azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, Napoli, 2004, pp.129 e ss.
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nota2

Sappiamo che le azioni nominative recano l'annotazione del loro titolare sia sul certificato azionario sia sul libro soci. A seguito del trasferimento delle azioni da un soggetto ad un altro dovrà provvedersi all'aggiornamento di entrambe le annotazioni, salva la possibilità della società di rilasciare un nuovo titolo aggiornando esclusivamente il libro soci. Cfr. Gaspare Pante-Quatraro, op.cit..
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nota3

Vengono, in sostanza, ampliate le facoltà introdotte dall'art. 4 Legge 1745/62, ove si attribuiva al giratario il diritto al pagamento degli utili ed all'intervento in assemblea, anche a prescindere dall'annotazione nel libro soci. Cfr. Gaspare Pante-Quatraro, op.cit..
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nota4

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 1745/62, cui probabilmente si riferisce la norma in esame quando rinvia a leggi speciali, l'annotazione nel libro soci deve essere fatta dalla società emittente nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato. Si noti che il nuovo art. 2370 cod.civ. legittima all'intervento in assemblea ogni azionista cui spetta il diritto di voto, lasciando che sia una scelta dello statuto (quando si tratti di società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata) quella di richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede della società, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Sarà sempre lo statuto a fissare il termine entro cui le azioni dovranno essere depositate, ed a prevedere eventualmente che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nel terzo comma viene poi precisato che, se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. Cfr. Gaspare Pante-Quatraro, op.cit..
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Bibliografia

  • GASPARE-PANTE QUATRARO, Azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, Napoli, 2004

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