Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 23


BILANCIO CONSOLIDATO
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.

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