Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 15


UNITA' DI CONTO PER LE NEGOZIAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI
1. A partire dal 1° gennaio 1999, l'euro può essere utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.

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