Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 14


SEZIONE IV Disposizioni generali (TRATTAMENTO DEI RIFERIMENTI ALLA LIRA DEGLI STRUMENTI NON RIDENOMINATI)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro dovrà essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.

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