Decreto Legge del 2013 numero 35 art. 3-ter


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

1. Esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(Articolo inserito dall’ art. 11, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99)

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