Decreto Legge del 2013 numero 35 art. 6-bis


SOSPENSIONE DEI LAVORI PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
“23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)

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