Decreto Legge del 2013 numero 35 art. 6


ALTRE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».
(Comma premesso dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
(Comma inserito dall’ art. 11, comma 12-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99)
1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
(Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori.
(Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l' articolo 5-quater è inserito il seguente:
"Art. 5-quinquies - Esecuzione forzata.
1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
"294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.".
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis";
b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di chiarimenti" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto al comma 4-bis";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.".
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)
11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti," sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64:
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l' articolo 5-quater è inserito il seguente:
"Art. 5-quinquies - Esecuzione forzata.
1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".
7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
"294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.".
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis";
b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di chiarimenti" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto al comma 4-bis";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.".
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.

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