Decreto Legge del 2013 numero 35 art. 5-bis


CESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO A FAVORE DI ISTITUZIONI FINANZIARIE

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64)

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