Corte cost. del 2011 numero 181 (10/06/2011)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli artt. 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi V e VI ,della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alla legge n. 1150/1942; alla legge n. 167/1962; e alla legge 1964, n. 847/1964; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come sostituiti dall'art. 14 della legge n. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) nella parte in cui prevede che l'indennità di espropriazione per le aree agricole è commisurata al valore agricolo medio - annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali - corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare e per le aree comprese nei centri edificati al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.