Corte cost. del 2019 numero 245 (29/11/2019)



Nelle procedure negoziate per la gestione del sovraindebitamento, la regola della falcidiabilità dell'IVA, attualmente prevista dall'art. 182-ter della legge fallimentare, anche in sede di concordato preventivo, non ha natura eccezionale. Il summenzionato articolo non detta una specifica regola che possa, in via di eccezione, derogare al principio generale di uguaglianza dettato dall'art. 3 Cost. Costituisce, per contro, diretta espressione di una indicazione generale, altro non rappresentando che una diretta declinazione, in relazione alle pretese tributarie, della regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dall'art. 160, comma 2, della stessa legge in tema di concordato preventivo; principio che deve ritenersi espressione tipica delle procedure concorsuali, maggiori o minori, con finalità esdebitatoria, tanto da risultare replicato anche per gli strumenti di definizione anticipata delle situazioni di sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3 del 2012.

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