Corte cost. del 1969 numero 37 (21/03/1969)


La l. 22 luglio 1966 n. 60, che detta nuove norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue - non applicabili alle enfiteusi urbaneed a quelle ad aedificandum - non contrasta, sia nel suo complesso, sia nelle sue disposizioni particolari, con i principi della costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 l. 22 luglio 1966 n. 607 che detta norma in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue,limitatamente alla parte di cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941, in quanto può dar luogo a dissociazione profonda e incolmabile tra momento dell'incidenza dell'indennizzo e momento di riferimento del calcolo dello stesso, con violazione dell'art. 42, comma 3 cost.

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