Corte cost. del 1969 numero 79 (14/04/1969)


Dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 577 cc;
b) dell'art. 467 cc limitatamente alla parte in cui esclude dal rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuis, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi;
c) dell'art. 468, a norma dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953 n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467.

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