Corte cost. del 2017 numero 177 (13/07/2017)



È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

La ratio sottesa all’alternatività fra l’imposta di registro e l’IVA risulta comune alle pronunce di accertamento dei crediti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento ed esige pertanto che l’ambito di applicazione del beneficio fiscale sia esteso alle pronunce in questione, non essendo rilevante che il pagamento del corrispettivo soggetto a IVA, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, sia un evento futuro e incerto nell’an e nel quantum, ben potendo valere questa stessa affermazione anche per il pagamento coattivo in seguito a condanna, che dipende comunque dalla capienza del patrimonio del debitore.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Corte cost. del 2017 numero 177 (13/07/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti