Corte cost. del 1968 numero 55 (09/05/1968)


Sono costutuzionalmente illegittimi i nn. 2,3,4 dell'art. 7 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 e l'art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato, nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo, nei sensi indicati in motivazione.
Mentre i nn. 3 e 4 dell'art. 7 contengono un riferimento a ben determinate indicazioni essenziali che debbono essere contenute in un piano regolatore generare il n.2, pur integrandosi nel sistema mantiene una certa latitudine di contorni per quanto riguarda l'ambito della categoria dei vincoli di zona da osservare nella edificazione, spesie se confrontato con l'art.25 che parla di " destinazione di zona" e con l'art. 40 che parla genericamente di "vincoli di zona" distinguendoli dalle limitazioni relative all'allineamento edilizio.
Non spetta peraltro alla Corte, in via interpretativa dell'art. 7 n. 2 verificarne, con il contenuto, i precisi confini di operatività.
Fermo restando che non possono farsi rientrare nella fattispecie espropriativa le limitazioni del generee di quelle ammesse senza indennizzo dall'art. 42 comma 2 Cost.(quindi, fra l'alrto, quelle che fissano gli indici di fabbricazione delle singole proprietà immobiliari, anche quando tali indici possano risultare particolarmente bassi- come nel caso di edilizia urbana estensiva e persino rada, del tipo di costruzioni circondate da ampi e predominanti spazi verdi- le quali, pur essendo imposte nei confronti di singoli beni, sono da considerare operate secondo quel carattere tradizionale e connaturale delle aree urbane, basato su esigenze di ordine ed euritmia nella edilizia) spetterà agli organi di giurisdizione ordinaria desumere dalla casistica delle imposizioni, riferite a fattispecie variabili con la variabilità dei casi concreti, la rispettiva inserzione nella categoria dei vincoli di zona contemplati nell'anzidetto n.2, ovvero in una delle altre categorie indicate nelle diverse numerazioni di cui l'art. 7 si compone.
Peraltro l'art. 7 contempla nella sua articolata formulazione un complesso di imposizioni, immediatamente operative, tutte collegate dal fine della legge di dare assetto ai centri abitati tra le quali sono sicuramente comprese, sia ipotesi di vincoli temporanei (ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma incerto) trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, sia ipotesi di vincoli che, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene, sono tuttavia destinati a operare immediatamente una definitiva incisione profonda al di là dei limiti connaturali, sulle facoltà di utilizzazione sussistenti al momento della imposizione senza che sia stata prevista una indennità, ed anzi con una previsione del contrario (contenuta nell'art. 40 della legge), tanto nel caso di vincoli di durata predisposti in correlazione a trasferimenti di proprietà differiti (ma incerti an e quando), quanto nel caso, di vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non destinate ad essere trasferite.
Riconosciuta la carenza della previsione legislativa, non spetta alla Corte procedere all'esame delle modalità, con cui dovrebbe e potrebbe, in simili casi, provvedervi all'indennizzo, specie con riguardo all'ipotesi di vincoli temporanei preordinati a successivi trasferimenti di proprietà (ma la legislazione già conosce in materia appropriati strumenti). Pertanto negli indicati limiti, deve essere emessa dichiarazione di illegittimità costituzionale.

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