Disciplina dei negozi collegati



La classificazione in forza della quale si distinguono ipotesi di collegamento funzionale, volontario, unilaterale o bilaterale, genetico, modificativo o estintivo possiede una portata eminentemente descrittiva.

Il problema è tuttavia non già quello di enunciare categorie concettuali, quanto piuttosto di individuare la rilevanza giuridica del collegamento negoziale, domandandosi cioè quale ne sia la portata pratica, eventualmente enunciando la specifica disciplina originata dal nesso tra più atti negoziali.

La conseguenza più rilevante che suole essere riconnessa al collegamento è quella che corrisponde alla regola secondo cui l'efficacia e/o la validità di ciascun negozio in esso coinvolto venga a riguardare anche l'ulteriore negozio collegato nota1 .Tale principio suole essere definito riassuntivamente con la formula simul stabunt, simul cadent (Cass. Civ. Sez. III, 4645/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 14486/05 cfr. tuttavia Cass. Civ., Sez. III, 21417/2014 in merito alla impossibilità di sanare per via del collegamento un contratto comunque nullo). Talvolta la nullità dei singoli contratti si desume proprio dal collegamento teleologico dei medesimi, per il cui tramite si intende perseguire uno scopo vietato dalla legge (Cass. Civ., Sez. II, 1716/2016).

Non è detto in ogni caso che l'interdipendenza sia reciproca: possono darsi fattispecie in cui il collegamento manifesti la subordinazione unilaterale di un negozio ad un altro (Cass. Civ. Sez. III, 2065/89). In questo caso non potrebbe venire in gioco il principio del coinvolgimento sopra enunciato, se non eventualmente in una sola direzione.

Quello che occorre comunque dimostrare è la concreta portata e l'operatività della enunciata regola " simul stabunt, simul cadent" .

E' forse possibile parlare di una causa complessiva della fattispecie complessa, cioè formata dalla pluralità dei negozi collegati, nota2 oppure l'elemento causale proprio di ciascuno di essi rimane autonomo nota3 ? La giurisprudenza ha dato alla questione risposte plurivoche (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 8410/98; Cass. Civ. Sez. I, 2520/83; Cass. Civ. Sez. III, 3360/78). Può sembrare banale, ma spesso il problema viene a porsi a cagione di una inappropriata tecnica contrattuale. Si pensi al caso di Tizio, che intendendo procedere all'acquisto di un bene immobile la cui proprietà è in capo ad una pluralità frazionata di titolari, proceda a stipulare più negoziazioni preliminari. Il tutto senza darsi carico del problema delle sorti dell'intera operazione per l'ipotesi in cui uno o più dei promittenti alienanti si palesi inadempiente. Invero l'utilizzo di opportune clausole condizionali da inserire in ciascuno degli accordi sarebbe in grado di evitare il rischio di trovarsi ad un tempo vincolato nei confronti di alcuni dei venditori, instando per l'adempimento verso altri.E' stato deciso al riguardo che le vicende dei distinti accordi non si influenzano, risultando praticabile una risoluzione anche parziale (Cass. Civ., Sez. II, 8505/11).

Quando lo scopo concreto in funzione del quale vengono assemblati più congegni negoziali contrasta con norme imperative, l'ordinamento ha a disposizione norme idonee ad affrontare il tema: si pensi all'art. 1344 cod.civ. nota4 .Spesso per il tramite del collegamento negoziale si dà infatti ingresso a fattispecie oblique di frode alla legge (Cass. Civ. Sez. III, 3661/96 ). Sembrerebbe che atti negoziali, di per sé pienamente validi e isolatamente non riconducibili ad intenti fraudatori, una volta posti in collegamento tra di essi, evidenzino, al contrario, finalità contrastanti con la legge ovvero elusive di determinate disposizioni. Si pensi alla pluralità di cessioni di rami di azienda posti in essere allo scopo di evitare l'applicazione della norma di cui all'art. 2112 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4010/98). La stessa cosa si può dire della serie di vendite poste in essere al fine di far pervenire la proprietà di un bene ad un soggetto, violando un divieto di legge (artt. 599 , 1471 cod.civ.). Non parrebbe invece darsi collegamento tra mera promessa di istituire erede un soggetto a fronte dell'erogazione di prestazioni d'opera di costui (Cass. Civ. Sez. II, ord. 5555/2022).

La figura presenta inoltre evidenti connessioni con la simulazione (con particolare riferimento all'interposizione fittizia) e con il fenomeno della fiducia. E' stato tuttavia precisato come non possa rilevare il collegamento negoziale tra atti simulati ed atti dissimulati, supponendo che il coordinamento tra negozi operi sul presupposto del fatto che ciascuno di essi sia voluto per la sua causa tipica (Cass. Civ., Sez. II, 13861/13).

In materia fiscale è stato escluso che una pluralità di atti, sia pure funzionalmente collegati tra loro, possa dar luogo all'applicazione dell'imposizione con riferimento agli atti considerati nella globalità, dovendo invece essere tassato ciascun singolo atto, riguardato nella sua autonomia causale (Cass. Civ. Sez. I, 8142/96).

Fattispecie di collegamento funzionale possono addirittura servire ad illuminare l'elemento soggettivo di una delle parti: si pensi alla conoscenza dello stato di insolvenza relativamente ad un atto che, di per sé neutro, viene invece ad assumere, considerato nell'ambito di una più complessa operazione, il carattere di un "atto anormale", revocabile ex art. 67 l.f. (Cass. Civ. Sez. I, 8703/98, Cass. Civ. Sez. I, 9520/97).

Al di fuori dell'ipotesi della contrarietà alle norme imperative ed alla frode alle legge, è invece difficile delineare una disciplina di carattere generale afferente al collegamento negoziale.

In relazione a questo panorama emerge, con tutta evidenza, l'importanza della concezione della causa come elemento di sintesi tra schema negoziale tipico ed apprezzamento concreto della corrispondenza al tipo dell'intento delle parti: se si fa attenzione ai singoli casi è dato di poter riscontrare un elemento costante. La rilevanza del collegamento non è che il riflesso della rilevanza dell'apprezzamento della causa sintetica del singolo contratto in esso dedotto. Se vengono ceduti più beni aziendali con atti successivi, lo scopo concreto che le parti si propongono non è quello di cedere un singolo cespite, bensì quello di cedere l'intera azienda (volendo sfuggire alle prescrizioni di cui all'art. 2112 cod. civ.).

La causa in concreto non corrisponde cioè a quella tipica, prevista in via astratta dal legislatore nota5.

Emerge inoltre l'importanza della eventuale possibilità di utilizzare il procedimento analogico relativamente alla forma del negozio collegato pure nel silenzio della legge, ciò che solitamente viene negato. A tal proposito il nodo è di non poco conto: è prevalente il principio della libertà delle forme oppure un principio basato sul collegamento negoziale di tipo formale ? Il problema verrà trattato partitamente in sede di analisi della problematica relativa alla forma del contratto risolutorio di contratto preliminare avente ad oggetto immobili, unitamente ad altre ipotesi di collegamento formale, non meno rimarchevoli (Cass. Civ. Sez. II, 13104/95).

La prassi e la complessità delle pattuizioni (talvolta di per sé atipiche) avvinte da una qualche forma di collegamento aprono la porta ad una varietà di ipotesi rispetto alle quali l'interprete è chiamato ineludibilmente a fornire risposte appropriate.

Si pensi al nesso che si pone tra un atto negoziale rispetto al quale scaturiscano mere obbligazioni naturali (il gioco e la scommessa tollerati) e l'eventuale mutuo concesso per consentire la prosecuzione del gioco: sarà il mutuante assistito da azione in ordine all'obbligazione restitutoria?

Che cosa dire della rilevanza esterna, reale, dei patti parasociali raggiunta per il tramite di accordi dal contenuto complesso, necessariamente collegati con tali pattuizioni?

Come giustificare l'azione diretta vantata dal contraente parte del contratto-base (o contratto-padre) nei confronti del subcontraente parte del contratto derivato (o contratto-figlio) nell'ambito del subcontratto? La risposta affermativa che la legge offre al quesito nella sublocazione (art. 1595 cod.civ.) e nel submandato (art. 1717 cod.civ.) è forse l'espressione di un più generale principio, oppure si tratta di eccezioni al principio res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest insuscettibili di applicazione in altre ipotesi similari?

E' in grado l'inadempimento delle prestazioni accessorie previste a latere rispetto al rapporto sociale nell'ambito delle società di capitali, a sortire effetti su tale rapporto? Come individuare l'elemento causale del mutuo di scopo?

Risulta palese che la risposta ai quesiti di cui sopra si innesta in modo assai rilevante nel tema del collegamento negoziale, la cui trattazione non può procedere per argomentazioni giuridiche astratte, dovendo, al contrario, fare i conti con la realtà pragmatica delle contrattazioni di tutti i giorni.

E' comunque fondamentale l'apporto in materia della giurisprudenza. E' stato deciso, ad esempio, che il diritto di recesso esercitato in uno tra più rapporti contrattuali tra loro collegati in quanto finalizzati a perseguire uno scopo comune debba essere considerato come contrario ai doveri di correttezza e buona fede ogniqualvolta si palesi come tale in relazione al complesso dei contratti, unitariamente considerati (Cass. Civ., Sez. I, 15482/03). Ancora si è deciso nel senso della praticabilità dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 cod.civ. in relazione alla violazione di un'obbligazione riconducibile a contratto collegato rispetto a quello a cui faccia capo la condotta obbligatoria del contraente che si voglia giovare del detto strumento di autotutela (Cass. Civ., sez.III, 19556/03).

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.775 e Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, p.34.
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nota2

Come ritiene parte della dottrina: Gasperoni, Collegamento negoziale e connessione fra negozi, in Riv.dir.comm., 1955, p.359 e ss e Sacco-De Nova, Il contratto, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, Vol.X, Torino, 1995, p.465 e ss.
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nota3

Tesi sostenuta da Rappazzo, I contratti collegati, Milano, 1998, p.13.
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nota4

Analogamente Messineo, voce Contratto collegato, in Enc.dir., Vol.X, pp.48 e ss., per il quale il vincolo del collegamento trova il proprio fondamento nella autonomia contrattuale; di conseguenza, per individuare i limiti oggettivi al collegamento stesso sarebbe sufficiente richiamare le norme di legge che delimitano il ricorso all'autonomia negoziale: l'art.1418 cod.civ., che prevede la non contrarietà a norme imperative, al buon costume e all'ordine pubblico nonchè l'art.1344 cod.civ., che impedisce l'utilizzo dello strumento negoziale per il raggiungimento di finalità in frode alla legge. Si veda anche Morello, La frode alla legge, Milano, 1969, p.335, per il quale in presenza di una fattispecie di collegamento negoziale si pone sempre per l'interprete il problema di determinare l'esistenza di una possibile fraus legi .
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nota5

Si tratta di una tesi che trova nelle intuizioni di Bianca, Diritto civile, Vol.III, Milano, 2000, p.457 (il quale identifica una causa parziale dei singoli contratti ed una causa complessiva dell'intera operazione) e di Rappazzo, cit., p.38 (che ravvisa nel collegamento il fenomeno della "doppia causa", l'una relativa a ciascun "fragmento" negoziale e l'altra che presiede all'intera operazione economica) una sua prima enunciazione, laddove detti autori sottolineano la peculiare interconnessione causale che in concreto si pone tra le cause tipiche dei negozi posti in essere, ma che può essere più correttamente esplicitata una volta accolto il concetto di causa sintetica: l'aspetto causale tipico (astratto ed oggettivo), viene in concreto e da un punto di vista soggettivo plasmato dallo scopo perseguito dalle parti. Tuttavia non è che si dia una causa del singolo contratto ed una (super)causa intesa come elemento aggregante dell'intera operazione afferente al collegamento.Il nodo si può risolvere piuttosto nell'apprezzamento della corrispondenza tra la causa astratta (tipica) del singolo negozio avvinto nell'operazione complessa e la causa concreta sempre ad esso riferita.E' precisamente quest'ultima che è in grado di assumere un peculiare atteggiamento, in concomitanza ed in correlazione con l'analogo elemento proprio di ciascuno degli atti negoziali implicato nell'operazione. Così ragionando è possibile intendere l'empirica enunciazione che si sintetizza nella locuzione simul stabunt, simul cadent nella più precisa regola del sindacato tra corrispondenza della causa concreta rispetto alla causa astratta (cioè al tipo). Quando questo confronto (che, si rammenta, per i negozi tipici, deve partire dalla causa in astratto per giungere a quella concreta) evidenzia una valutazione negativa dell'elemento causale (inesistenza, illiceità) l'interprete non potrebbe non trarne le conseguenze del caso, cioè a dire la nullità del singolo atto negoziale ciò che verrebbe per lo più a coinvolgere anche gli altri negozi sempre sotto lo stesso profilo.
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Bibliografia

  • GASPERONI, Collegamento negoziale e connessione fra negozi, Riv.dir.comm., 1955
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999
  • MESSINEO, Contratto collegato, Milano, Enc. dir., IX, 1962
  • MORELLO , La frode alla legge , Milano, 1969
  • RAPPAZZO, I contratti collegati, Milano, 1998
  • SACCO, Il contratto, Torino, X, 1995

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