Cass. civile, sez. II del 2018 numero 22372 (13/09/2018)




L'accettazione da parte del promittente alienante di assegni versati in ritardo dal promissario acquirente non ripristina il contratto preliminare sciolto in conseguenza degli effetti della clausola risolutiva espressa. La richiesta di “azzerare” il negozio, peraltro, è compatibile con la contemporanea proposizione della domanda di ritenzione della caparra a titolo di acconto sul risarcimento.

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