L'apposizione di clausola risolutiva espressa non elimina qualsiasi valutazione del giudice relativamente alla condotta dei paciscenti. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 5401 del 22 febbraio 2019)

In tema di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per inadempimento, il giudice deve valutare il comportamento dei contraenti secondo il principio generale della buona fede, pur presenza di una clausola risolutiva espressa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la clausola risolutiva espressa costituisce una modalità per tipizzare la condotta dei contraenti, la cui valenza viene convenzionalmente qualificata come inadempimento di gravità tale da condurre allo scioglimento del vincolo contrattuale, sottraendo al giudice la valutazione del comportamento alla stregua dell'art. 1455 cod.civ.. Se però al giudicante è sottratto ogni sindacato relativamente alla specifica condotta oggetto della clausola, non è detto tuttavia che sia esclusa ogni valutazione circa la corrispondenza generale del comportamento delle parti, il quale deve pur sempre conformarsi al principio generale della buona fede contrattuale.

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