Cass. Pen. sez. V del 2014 numero 46498 (11/11/2014)



Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) il cittadino che offende l'onore e la reputazione del condomino moroso, avvezzo a non pagare le quote di sua spettanza e al cospetto di terzi, commette diffamazione. La critica può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Pen. sez. V del 2014 numero 46498 (11/11/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti