Cass. Pen. sez. V del 2014 numero 48679 (24/11/2014)



La trasformazione meramente formale dell’accomandita semplice in ditta individuale non esclude di per sé responsabilità per i reati fallimentari ed, in particolare, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, dovendosi aver riguardo solo alla circostanza se gli atti di distrazione precedenti e/o successivi alla trasformazione siano stati commessi dall’imputato o con il suo concorso.

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