Cass. Pen. sez. V del 2017 numero 4873 (01/02/2017)



La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma III, c.p., poiché questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; attraverso tale piattaforma virtuale, invero, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Tali peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in uno con la loro finalizzazione alla socializzazione, tuttavia, sono tali da suggerire la inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca "facebook" nella tipologia di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma III, c.p., è stato giustapposto a quella del "mezzo della stampa". Di talché anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di "stampa", essendo un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema.

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