Cass. Pen. sez. V del 2016 numero 50659 (29/11/2016)



La tipicità della condotta di diffamazione consiste nell'offesa della reputazione. E', dunque, necessario, nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini utilizzati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.

È da escludere che la mera attribuzione della qualità di omosessuale - attinente alle preferenze sessuali dell'individuo - abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività.

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