Cass. Pen. sez. V del 2014 numero 30512 (10/07/2014)



Deve ritenersi configurabile il concorso fra il falso ideologico e il peculato nella condotta del notaio che in sede di autoliquidazione delle imposte a mezzo di documenti informatici pubblici espone importi non corrispondenti a quelli reali riportati negli atti pubblici di compravendita. In primo luogo si deve infatti osservare che col primo reato viene punita un’ azione falsificatrice di certificazione che è diversa e non indispensabile per la configurazione della condotta appropriativa di risorse pubbliche, propria del peculato. Inoltre, le conseguenze previste dal d. lgs n. 471/93 con riferimento all’ambito tributario e a quello disciplinare non sono atte a scongiurare quelle di tipo penale discendenti da specifiche norme di legge regolanti la materia, rese cogenti dal principio della obbligatorietà della azione penale.

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