Cass. Pen. sez. V del 2018 numero 5365 (05/02/2018)



Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente; ne deriva che non può integrare il reato de qua la falsa denuncia di smarrimento di un “documento” effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l’autorità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretti di risparmio al portatore ricevuta a verbale dalla polizia giudiziaria).

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