Codice Civile art. 186


OBBLIGHI GRAVANTI SUI BENI DELLA COMUNIONE
1. I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell' acquisto;
b) di tutti i carichi dell' amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l' istruzione e l' educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell' interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

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