L'art.
411 cod.civ. prescrive che si applichino all'amministratore di sostegno, previa valutazione di compatibilità, le norme di cui agli articoli da
349 a 353 e da 374 a 388 cod.civ.. Da osservare come non sia stato richiamato l'
art.362 cod.civ. relativamente alla necessità di redigere un inventario (come invece accade obbligatoriamente per la tutela). Viene dunque in considerazione l'
art.349 cod.civ. relativo al giuramento del tutore, l'
art.350 cod.civ. riferito all'incapacità all'ufficio tutelare, gli artt.
351,
352 e
353 cod.civ. sulla dispensa. Ancora saranno applicabili gli artt.
374 e
376 cod.civ. relativamente alle autorizzazioni del giudice tutelare. La prescrizione di cui all'art.
377 cod.civ. dovrebbe invece essere sostituita dall'
art.412 cod.civ., norma di carattere speciale. Compatibili sembrerebbero anche gli artt.
378 (atti vietati al tutore),
379 (relativo alla gratuità dell'incarico),
380 cod.civ. (contabilità dell'amministrazione). Gli artt.
382 e
383 cod.civ. (esonero dall'ufficio, rimozione e sospensione) occorrerà siano coordinati con l'
art.413 cod.civ. (revoca o cessazione dell'amministrazione). E' altresì utile il rinvio all'
art.385 cod.civ. per quanto attiene al conto finale, all'
art.386 cod.civ. per l'approvazione del medesimo ed all'
art.388 cod.civ. prescrivente il divieto di stipulare convenzioni nel tempo che precede la resa del conto.
All'amministratore di sostegno si applicano infine, in quanto compatibili, gli artt.
596 ,
599 e
779 cod.civ.. L'
art.411 cod.civ. che stiamo esaminando fa tuttavia salve e valide in ogni caso le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.