Codice Civile art. 386


APPROVAZIONE DEL CONTO

1. Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
2. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l' approvazione.
3. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l' autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

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