Codice Civile art. 379


GRATUITA' DELLA TUTELA

1. L' ufficio tutelare è gratuito.
2. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l' entità del patrimonio e le difficoltà dell' amministrazione, può assegnare al tutore un' equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell' amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

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