Codice Civile art. 376


VENDITA DI BENI

1. Nell' autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all' incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
2. Quando nel dare l' autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

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