Codice Civile art. 352


DISPENSA SU DOMANDA

1. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall' assumere o dal continuare l' esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell' articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d' anime;
3) Abrogato;
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

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