Richiesta di rinvio dell’assemblea da parte della minoranza qualificata ex art. 2374 e abuso del diritto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29792 del 12 dicembre 2017)

È legittimo l’annullamento della delibera adottata dalla società per azioni laddove non è stato concesso il rinvio dell’assemblea chiesto dalla minoranza qualificata che esprime un terzo del capitale dovendosi ritenere che detti soci esercitino un diritto potestativo finalizzato a una migliore informazione sui provvedimenti da deliberare e che il termine di cinque giorni sia idoneo a scongiurare condotte dilatorie.

Commento

(di Daniele Minussi)
All'ordine del giorno di un'adunanza assembleare di una spa erano previste numerose modifiche statutarie. La minoranza qualificata si avvale del diritto potestativo di domandare, previa dichiarazione di non essere sufficientemente informati, il differimento della relativa deliberazione di cinque giorni, nel termine cioè previsto dalla legge. Ma qual è l'oggetto del diritto potestativo ex art. 2374 cod.civ.? Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, non è quello di semplicemente chiedere il differimento, ma di ottenerlo. Ciò premesso, per la prima volta la S.C. viene a configurare la possibilità che l'esercizio in concreto di tale diritto possa sostanziarsi in un abuso, sia pure della minoranza.

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