Annullabilità delle deliberazioni assembleari (società di capitali)



Ai sensi del I comma dell'art. 2377 cod. civ. (introdotto in esito dell'integrazione apportata con D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ) le deliberazioni assunte dall'organo assembleare conformemente alla legge ed all'atto costitutivo risultano vincolanti per tutti i soci, ancorchè taluno di essi non sia intervenuto ovvero dissentisse rispetto all'approvazione delle stesse.

Nell'ipotesi invece in cui la deliberazione assembleare si palesi contraria alla legge (sia in relazione a vizi di legittimità formali, sia di carattere sostanziale: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1673/88 ) o allo statuto (all'atto costitutivo nel testo della norma precedente la riforma) l'art. 2377 cod. civ. ne consente l'impugnativa. La norma dispone che le deliberazioni che non sono prese conformemente alla legge o allo statuto possono essere impugnate (in forza del procedimento descritto dall'art. 2378 cod. civ. ), da ciascuno dei soci assenti, dissenzienti o astenuti nota1, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale nota2, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui sono prese ovvero, se soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'esecuzione della detta formalità ovvero dal compimento del deposito se è soggetta soltanto ad esso (VI comma art. 2377 cod. civ. ). Una più approfondita analisi dei detti termini decadenziali sarà affrontata separatamente.

L'art. 2377 cod. civ. prevede inoltre nei commi successivi al secondo, alcune notevoli regole, del tutto peculiari.

1) Anzitutto, quanto alla legittimazione attiva, l'impugnazione può essere proposta soltanto quando venga proposta da un certo numero di soci, variabile in relazione al tipo di società per azioni. Occorre infatti che essi possiedano tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente:

a) l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;

b) il cinque per cento nelle altre.

Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
Si badi al fatto che lo statuto può ridurre o escludere questo requisito (non evidentemente incrementarlo). Appare di tutta evidenza come il legislatore abbia voluto privilegiare esigenze di stabilità della gestione sociale, rendendo assai più arduo che nel passato la possibilità di pervenire all'annullamento della deliberazione viziata. Al riguardo è stato stimato che la tutela spetti non già al singolo socio in quanto tale, bensì in riferimento al peso che costui abbia nell'ambito della compagine sociale (da solo ovvero con altri soci). Ogniqualvolta il socio (o i soci congiuntamente considerati) non giungano a rappresentare una parte del capitale sociale tale da rendere procedibile l'azione intesa ad ottenere l'annullamento della deliberazione, la legge ha approntato una differente modalità di protezione dei loro interessi. Ai sensi del VI comma dell'art. 2377 cod. civ. infatti i soci che non rappresentano la parte di capitale predetta e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, vantano comunque il diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

2) Quanto ai motivi di impugnativa, la norma in esame contiene al IV comma una previsione che, in negativo, fa riferimento ad ipotesi che, ancorchè astrattamente riconducibili a violazioni di legge o di disposizioni statutarie, non possono condurre alla caducazione giudiziale. La deliberazione non può essere annullata nelle ipotesi di cui ai nn. 1-3 del V comma dell'art. 2377 cod. civ. . Si tratta:

a) della partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369 cod. civ.;

b) dell'invalidità di singoli voti o dell'errato conteggio degli stessi, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

c) dell'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che esse siano d'impedimento rispetto all'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Si pensi al foglio presenze dei soci che, invece di essere allegato al verbale per farne parte integrante, sia semplicemente conservato nei documenti sociali (Cass. Civ., Sez. I, 603/2017).

Come appare evidente, le novità sono cospicue nota3. In primo luogo viene ristretta l'operatività del campo di impugnabilità della deliberazione. Astrattamente l'annullamento è la conseguenza di una qualsiasi violazione di legge o di statuto. Si sottraggono alla validità di questo asserto da un lato le ipotesi di nullità di cui all'art. 2379 cod. civ. , dall'altro le speciali violazioni appena indicate che spesso la giurisprudenza aveva ricondotto nell'alveo dell'inesistenza nota4. Secondariamente è stato introdotto l'istituto della prova di resistenza, per l'innanzi riservato alle deliberazioni assunte in seno al consiglio di amministrazione (cfr. il vecchio testo dell'art. 2391 cod. civ. ). In buona sostanza si è seguito un principio di economia giuridica connesso con il fatto che il successo dell'impugnativa è condizionato al raggiungimento del precitato quorum. Nell'ipotesi che il vizio potenzialmente invalidante concerna i singoli voti o il conteggio degli stessi, sarebbe infatti inutile approfondire il tema qualora già ab initio fosse palese l'irrilevanza dell'eliminazione dei voti invalidi sotto il profilo dell'assunzione della deliberazione, comunque resistente.

Gli effetti dell'annullamento della deliberazione ( rectius : del passaggio in giudicato della relativa pronunzia) sono contemplati dal VII comma dell'art. 2377 cod. civ. . Essi si producono rispetto a tutti i soci. Gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione sono obbligati a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. Per quanto invece attiene ai terzi, i diritti di costoro sono fatti esplicitamente salvi quando siano stati acquisiti in buona fede. Il punto, che riecheggia il disposto degli artt. 23 e 25 cod. civ. in relazione alle deliberazioni assunte dall'assemblea dell'associazione ovvero dall'organo amministrativo della fondazione, verrà sottoposto a distinta disamina. Altrettanto è a dirsi per la sanatoria di cui al susseguente VIII comma, a mente del quale l'annullamento non può inoltre più aver luogo se, anteriormente alla relativa pronunzia, la deliberazione impugnata è sostituita con una valida.

Note

nota1

Il riferimento agli astenuti è ora testuale. Anche sotto il vigore dell'originario testo della norma si reputava comunque ricavabile analoga conclusione. Cfr. Campobasso, Diritto Commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 313, che equiparava ai soci assenti gli astenuti; contra Rossi, in Giur. comm., 1987, vol. I, p. 544. Legittimati all'azione di annullamento si reputavano altresì il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, nonchè gli stessi titolari di azioni di risparmio.La legittimazione all'impugnativa non compete ovviamente ai soci che avessero votato a favore della delibera, nè a terzi qualificati, come i creditori sociali.In alcuni casi, tassativamente previsti in tema di partecipazioni rilevanti (di sindacati di voto e di blocco e di bilancio certificato), l'impugnativa può essere invece proposta anche dalla Consob, dalla Banca d'Italia o dall'Isvap.
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nota2

Sostenevano la tesi dell'opportunità di proporre l'impugnativa anche nei casi in cui vi sia l'approvazione della delibera da parte di tutti i soci, Zanarone, L'invalidità delle deliberazioni assembleari, in Tratt. delle società per azioni, dir. da Colombo-Portale, 1993, p. 298; Tedeschi, Il collegio sindacale, in Comm. cod. civ., dir. da Schlesinger, 1992, p. 130. Era disputata, sotto il vigore delle norme antecedenti la riforma, la ratio della legittimazione attiva di amministratori e sindaci (sull'argomento si confronti Zanarone, L'invalidità delle deliberazioni assembleari, in Tratt. delle società per azioni, dir. da Colombo-Portale, 1993, pp. 260 e ss.): se cioè essa fosse stata disposta allo scopo di proteggere un interesse proprio di questi soggetti (la responsabilità personale collegata alla carica per l'esecuzione di una deliberazione contraria alla legge), oppure se la medesima valesse a tutelare l'interesse generale al rispetto della legalità, nonchè quello comune dei soci. A quest'ultimo proposito giova osservare che, secondo l'opinione preferibile (così, tra gli altri, Campobasso, Diritto Commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 313), l'azione potrebbe essere intrapresa quand'anche la deliberazione fosse stata assunta da tutti i soci.
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nota3

Nel tempo precedente la novella, venivano per lo più considerate annullabili: *le deliberazioni il cui procedimento di adozione fosse risultato viziato (non così gravemente da implicarne l'inesistenza, ciò che si assumeva si verificasse in difetto di convocazione, ovvero quando il verbale venga falsificato. Attualmente si veda l'art. 2379 cod. civ. nonchè l'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 2379 bis cod.civ., sia in relazione al momento costitutivo (Cass. Civ. Sez. I, 938/75 ), sia in riferimento a quello deliberativo. Si pensi alla deliberazione assunta, nell'ipotesi di assenza di una formale convocazione, da un'assemblea alla quale fossero stati presenti tutti i soci, facendo difetto gli amministratori o i sindaci. Si ponga mente ancora alla deliberazione adottata su materia non posta all'ordine del giorno, all'adozione di essa senza che sia rispettato il quorum deliberativo previsto.
  • la deliberazione in relazione alla quale un socio fosse stato escluso illegittimamente.
  • la deliberazione viziata per eccesso di potere.

Quest'ultima figura, in particolare, corrisponde ad una nozione assai sofferta nell'ambito del rapporti interprivati. Di essa, stante la peculiare elaborazione giurisprudenziale, si da conto separatamente.
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nota4

Si confrontino Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, p. 340. Si sottolineava, in tema di deliberazioni assembleari, l'estrema genericità con la quale veniva descritta la fattispecie della annullabilità. Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, reputavano che si tratti di una formula forse "troppo ampia". Anche in esito alla riforma la situazione non appare migliorata. Al di là della precisa volontà manifestata dal legislatore, nel senso di voler espungere dal sistema l'inesistenza, categoria di creazione giurisprudenziale, l'eplicitazione dei casi di annullabilità non è intervenuta se non in senso meramente negativo, lasciando tuttavia aperto il campo ad operazioni ermeneutiche pur sempre praticabili.
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Bibliografia

  • FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • ROSSI, Giur.comm., I, 1987
  • TEDESCHI, Il collegio sindacale, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1992
  • ZANARONE, L'invalidità delle deliberazioni assembleari, Trattato delle società per azioni, 1993

Prassi collegate

  • Quesito n. 720-2013/I, Soci in conflitto di interessi, poteri del presidente dell’assemblea
  • Quesito n. 658-2013/I, Cooperativa edilizia a proprietà indivisa e trasformazione in proprietà divisa
  • Poteri di rappresentanza, poteri di gestione e conflitto di interessi

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