Vendita di partecipazione sociale con attribuzione del diritto di opzione per il riacquisto a prezzo da determinare e vendita con patto di riscatto: elementi differenziali. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27444 del 30 ottobre 2018)

In materia societaria, la vendita di una quota di partecipazione con opzione di riacquisto per un corrispettivo da quantificarsi secondo l'andamento della società al momento dell'adesione alla dichiarazione di offerta di riacquisto, diversamente dalla vendita con patto di riscatto, integra un contratto aleatorio in cui l'alea, che può colpire entrambe le parti, è insita nella variazione che il valore della partecipazione può subire entro il termine pattuito per l'esercizio del diritto di opzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione conferma la pronunzia di merito che aveva qualificato in chiave di patto di opzione ad un prezzo determinabile in considerazione di alcuni parametri verificabili in uno specifico arco temporale l'accordo con il quale le parti, vendendo le partecipazioni di una società di capitali, ne assicuravano la retrocessione al cedente. Non si trattava cioè di una vendita con patto di riscatto a condizioni economiche differenti, dunque integrante una violazione della regola di cui al II comma dell'art. 1500, comma 2, c.c..
Nella fattispecie si trattava del contratto con il quale un socio di una società fallita aveva ceduto la propria quota con opzione di riacquistarla una volta che fosse tornata "in bonis", entro un certo termine e per un prezzo, determinabile entro una "forchetta", da quantificarsi secondo l'andamento della società nel tempo di esercizio dell'opzione di riacquisto (ciò che andava a colorare di aleatorietà il patto accessorio in questione).

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