Contratti collegati con il gioco



Si intendono contratti collegati con il gioco quei contratti che si pongono come mezzo rispetto al fine tipico del rapporto che si instaura con il gioco nota1.

E' di particolare interesse il caso dei contratti collegati con casi di gioco parzialmente tutelato dall'ordinamento giuridico, come tali idonei ad originare mere obbligazioni naturali.

  1. Viene in esame innanzitutto il mutuo a causa di gioco. Con tale espressione si intende il mutuo concesso da un giocatore all'altro, ovvero dalla casa da gioco a singoli giocatori, allo scopo di consentire la partecipazione al gioco o la sua continuazione. Se si tratta di gioco proibito, la nullità si rifletterà anche sul mutuo collegato, che dovrà parimenti considerarsi radicalmente invalido nota2. Se, viceversa, si tratta di gioco non proibito oautorizzato, occorre distinguere fra mutuo stipulato fra partecipanti alla scommessa e mutuo concesso da un terzo estraneo. Nel caso di identità fra i soggetti del mutuo e quelli della scommessa, al mutuante sarà opponibile l'eccezione di cui all'art. 1933 cod.civ.. Il debito di restituzione corrisponderà ad un'obbligazione naturale al cui adempimento il debitore potrà sottrarsi senza conseguenze giuridicamente sanzionabili nota3. Nel caso invece di prestito fatto da un estraneo alla scommessa, il collegamento viene meno ed il credito conserverà la sua tipica causa ex mutuo : l'obbligo alla restituzione sarà conseguentemente assistito da azione (Cass. Civ., Sez. III 12752/99 ; Cass. Civ., 4001/86). Si badi al fatto che, al fine di potersi considerare il mutuante terzo estraneo ai fini dell' inopponibilità dell'eccezione ex art. 1933 cod.civ., si richiede che egli sia non solo estraneo alla scommessa, ma anche alla sua organizzazione nota4.
  2. Che cosa dire della compravendita di gettoni o fiches per scommettere? Si pensi al fatto che, ordinariamente, al tavolo da gioco di un casinò si può giocare soltanto dopo aver cambiato denari contanti con quella moneta convenzionale che è rappresentata da fiches di differente valore e foggia.


Solitamente l'acquisto di esse viene configurato come compravendita, anche se, trattandosi di monete (una convenzionale e l'altra legale), sarebbe piú appropriato far riferimento alla specie del contratto di cambio. Caratteristica essenziale dell'accordo é l'obbligo da parte della casa da gioco venditrice di convertire, in qualunque momento, i gettoni in denaro nel caso in cui vengano presentati alla cassa. Ciò ha indotto a descrivere la fattispecie in esame come un contratto misto formato da un mutuo ed un deposito a garanzia nota5. Altri fanno riferimento ad una compravendita, in forza della quale viene acquistata la proprietà dei gettoni senza alcun obbligo alla restituzionenota6.

In ogni caso occorre riferire che l'acquisto di gettoni, per quanto funzionalmente collegato con il gioco, risulta del tutto autonomo rispetto ad esso, risolvendosi in una semplice operazione di cambio.
  1. Si consideri infine il c.d. mandato a scommettere: esso non sembra, secondo l'interpretazione prevalente nota7, influenzato dagli esiti e dalla natura giuridica della scommessa. Il mandato a scommettere avrà dunque piena efficacia giuridica. Conseguentemente il mandatario potrà agire al fine di conseguire quanto ha puntato per incarico altrui; il mandante vanterà parimenti azione allo scopo di ottenere dal mandatario quanto ricavato dalla vincita.


Note

nota1

Si ritiene (Buttaro, Del giuoco e della scommessa, in Comm.cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1959, p.183; Funajoli, Il giuoco e la scommessa, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.IX, t.2, Torino, 1961, p.214) che siffatti negozi non abbiano altra funzione se non quella di agevolare il conseguimento degli effetti propri della scommessa (legata o meno ad un gioco).
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nota2

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.220. Diverso invece il caso di un mutuo contratto per pagare un debito di gioco: si ritiene (De Luca-Cogliandro-D'Auria-Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.527) che in questo caso il mutuante (estraneo al contratto di gioco), sia che ignori, sia che conosca lo scopo per cui il mutuo è contratto, è comunque legittimato ad esperire le normali azioni per la ripetizione, dovendo reputarsi venuto meno il collegamento negoziale con il gioco(in questo senso cfr. Tribunale di Napoli, 03/11/2004).
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nota3

Conforme Funajoli, voce Giuoco e scommessa, in N.mo Dig. It., vol.VII, 1961, p.936.
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nota4

Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.105.
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nota5

Moscati, Il giuoco e la scommessa, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, vol.XIII, Obbligazione e contratti, V, 1985, p.184.
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nota6

Messineo, op.cit., p.221.
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nota7

Sostenuta da Buttaro, op.cit., p.201, Funajoli, op.cit., p.232; Valsecchi, op.cit., p.126.
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Bibliografia

  • BUTTARO, Del giuoco e della scommessa, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, IV, 1959
  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • FUNAIOLI, Giuoco e scommessa, Torino, N.sso Dig. It., 1968
  • FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa, Torino, Tratt. dir.civ.dir.da Vassalli, IX, 1961
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • MOSCATI, Il giuoco e la scommessa, Trattato Rescigno, XIII, 1985
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986


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