Mutuo di scopo



Con il mutuo di scopo viene data a mutuo una somma (o altre cose fungibili) con l'obbligo per il mutuatario di farne un determinato utilizzo (es.: mutuo agevolato per iniziare una nuova attività produttiva).
Il mutuatario è dunque vincolato ad usare la somma nel modo ed eventualmente con le modalità e nei tempi indicati nel contratto.
La fonte dell'obbligazione afferente allo speciale fine della sovvenzione può essere ricondotta alla volontà delle parti (mutuo di scopo convenzionale) oppure può rinvenire la propria fonte in una norma di legge (mutuo di scopo legale).
La speciale finalità alla quale la somma mutuata è destinata possiede una rilevanza tale da assurgere al rango di elemento causale. Ne risulta modificato lo stesso schema tipico del mutuo ordinario, nel quale non rileva la destinazione delle somme o delle cose fungibili che ne sono oggetto. La destinazione allo scopo costituisce un'obbligazione a carico del mutuatario che integra la consistenza del nesso sinallagmaticonota1. E' addirittura possibile che al mutuante vengano attribuite speciali facoltà di ingerenza nell'attività di utilizzo dei fondi mutuati (Cass. Civ. Sez. III, 12123/90).
Ordinariamente il mutuo si pone come contratto meramente restitutorio: una parte consegna all'altra una somma, l'altra si impegna a restituirla (maggiorata degli interessi). Nel mutuo di scopo al mutuatario non incombe soltanto l'obbligo restitutorio, bensì anche quello di uno speciale impiego delle somme mutuate.
Ecco spiegata la risolubilità per inadempimento del contratto in esame, ogniqualvolta la somma sia stata utilizzata per finalità differenti rispetto a quelle convenute, nonchè la pari risolubilità del mutuo per impossibilità sopravvenuta, qualora lo speciale scopo sia divenuto non più realizzabile nota2. Non potrebbe neppure escludersi la nullità del contratto, ogniqualvolta l'intento originario delle parti fosse quello di impiegare concretamente le somme in modo differente rispetto a quello legalmente previsto (cfr. in questo senso Cass. Civ., Sez. III, 6395/2015 in riferimento a mutuo concesso per l'edificazione di un fabbricato che già era stato costruito. In senso contrario, tuttavia, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25793/2015). La rilevanza del collegamento negoziale tra mutuo di scopo ed il contratto con il quale il primo è funzionalmente avvinto può anche sortire effetti di segno inverso: è stato così deciso che la risoluzione della vendita nella quale il compratore sia stato finanziato con il fine specifico di un determinato acquisto legittima la condotta del mutuante intesa ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del bene direttamente dal venditore (Cass. Civ. Sez.III, 5966/2001).
Una speciale corrispettività può dirsi presente nel mutuo di scopo anche quand'esso fosse stato erogato senza interessi, gratuitamente. In questo caso infatti l'obbligo di impiegare la somma mutuata per un determinato fine specifico può atteggiarsi come un elemento di natura corrispettiva nota3.
Lo speciale scopo può inoltre rinvenire una specifica rilevanza in riferimento ad un collegamento negoziale di tipo funzionale tra il mutuo e l'ulteriore atto negoziale cui fosse correlato: si pensi al finanziamento effettuato all'espresso fine di consentire l'acquisto di un bene immobile. Può conseguirne la risoluzione del contratto di mutuo in conseguenza di analoga vicenda che colpisca l'atto di compravendita (in omaggio al principio simul stabunt, simul cadent, cfr. in questo senso: Tribunale di Biella, 04-01-1997). La restituzione della somma concessa a mutuo può in questa ipotesi essere richiesta direttamente al venditore e non al mutuatario (Cass. Civ. Sez. II, 474/94).
Nel mutuo ordinario le cose che ne sono l'oggetto vengono trasferite in proprietà al mutuatario, che può liberamente disporne. Nel mutuo di scopo, al contrario, il vincolo di destinazione può essere così forte da escludere addirittura che il mutuatario ne venga ad avere la disponibilità nota4. Si è ad esempio deciso che, ai fini del perfezionamento del contratto in esame, non risulta indispensabile la consegna materiale della somma, essendo sufficiente la materiale disponibilità di essa da parte del mutuatario (Cass. Civ. Sez. I, 1945/99).
In definitiva, la stessa qualificazione del mutuo come contratto reale ne risulta stravolta: il mutuo di scopo si pone in questo senso come contratto atipico consensuale connotato da una funzione creditizia ulteriore rispetto a quella tipica del mutuo ordinario nota5 (Cass. Civ. Sez. I, 7116/98).
Notevole è l'importanza della distinzione tra il mutuo di scopo convenzionale e mutuo di scopo legale. A quest'ultimo proposito esiste un notevolissimo numero di speciali leggi nel settore creditizio che agevolano la concessione di finanziamenti erogati per speciali finalità (credito edilizio, alberghiero, cinematografico, etc.).

Note

nota1

Così anche Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.71, che sottolinea come la clausola di destinazione rappresenti un elemento tipizzante il contratto di mutuo, assumendo una rilevanza tale da penetrare nello schema causale dell'istituto. Essa invece non può dirsi indispensabilmente connotare il mutuo fondiario (Cass. Civ.Sez. I, 317/2001).
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nota2

Conforme Libertini, in Comm.cod.civ. dir da Cendon, p.1466.
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nota3

Così Rispoli-Farina, voce Mutuo di scopo, in Digesto delle disc.privatistiche, vol. XI, 1994, p.560 e Buonocore, Profili privatistici del mutuo agevolato, in Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria, a cura di Costi e Libertini, Milano, 1982, p.264.
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nota4

Rileva questa peculiarità Gardella-Tedeschi, voce Mutuo, in Digesto delle disc.privatistiche, vol.XI, 1994, p.556. Nel mutuo codicistico la consegna concorre a perfezionare il negozio, nel mutuo di scopo attiene alla fase esecutiva del rapporto: cfr. Nivarra e Romagno, Il mutuo, Milano, 2000, p.428.
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nota5

Libertini, cit., p.1467 e Clarizia, voce Finanziamenti, in N.sso Dig.it., App.III, 1982, p.757.
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Bibliografia

  • BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, Milano, Prob.giur. a cura di Costi e Libertini, 1982
  • CLARIZIA, Finanziamenti, N.sso Dig. it., 1982
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GARDELLA-TEDESCHI, Mutuo, Dig. disc. priv.
  • LIBERTINI, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, V, 1999
  • NIVARRA ROMAGNO, Il mutuo, Milano, 2000
  • RISPOLI-FARINA, Mutui di scopo, Dig. disc. priv.

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