Qualificazione giuridica delle espressioni usate dalle parti nell'ambito di contratto preliminare di vendita immobiliare intese ad operare la futura sostituzione di una parte in riferimento agli effetti traslativi definitivi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14105 del 3 agosto 2012)

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c. c., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione - invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non fa che evidenziare la molteplicità di configurazioni giuridiche che può assumere la volontà delle parti intesa a determinare la mutazione del soggetto a vantaggio del quale dovrà operare l'effetto traslativo del trasferimento immobiliare semplicemente progettato in sede di contrattazione preliminare.
Compito dell'interprete valutare tale volontà in un contesto che può non essere, a causa del difetto di tecnicità delle parti, del tutto perspicuo. E' ben vero, d'altronde, che gli effetti delle varie fattispecie sono ben diversi l'uno rispetto all'altro.

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