L'accollo esterno o trilatere (art.
1273 cod. civ. )
consiste nella pattuizione tra accollante ed accollato rispetto alla quale il creditore accollatario può manifestare la propria adesione.
Quale effetto sortisce la
adesione del creditore?
L'art.
1273 cod. civ. implicitamente richiede che l'accordo nel quale le parti hanno programmato l'adesione dell'accollatario venga indirizzato a costui
e che la dichiarazione del creditore renda irrevocabile la stipulazione a suo favore . Secondo la tesi prevalente, che appare preferibile, tale atto del creditore corrisponderebbe alla dichiarazione di voler profittare di cui al
contratto a favore di terzo (art.
1411 cod. civ. )
nota1. Pertanto tale dichiarazione non si paleserebbe come indispensabile per l'esistenza o la validità dell'accollo (Cass. Civ. Sez. II,
861/92 ).
L'accordo di accollo potrebbe dunque dirsi perfezionato anche senza l'adesione in parola. Quest'ultima, atto unilaterale recettizio non negoziale indirizzato ad entrambe le parti della stipulazione, avrebbe solo l'effetto di
rendere irrevocabile il beneficio a favore del terzo. Secondo un'altra opinione, l'adesione del creditore accollatario
varrebbe invece a determinare il perfezionamento stesso della fattispecie, altrimenti incompleta
nota2. La fattispecie dell'accollo esterno concreterebbe lo schema di un
contratto plurilaterale .
Con l'accollo trilatere si determina l'insorgenza di un vero e proprio diritto del creditore nei confronti dell'accollante. A differenza di quanto si verifica nell'accollo interno, l'accordo tra debitore e terzo può essere modificato o risolto per mutuo consenso soltanto
anteriormente alla adesione del creditore: in esito ad essa l'obbligazione facente capo all'accollante diviene, come detto, irrevocabile
nota3 .
Quali sono le conseguenze dell'inadempimento dell'accollante nell'accollo trilatere o esterno ?
Mentre nell'accollo interno l'accollante risponde dell'inadempimento soltanto verso l'accollato, nei confronti del quale ha assunto l'obbligazione, nell'accollo esterno egli risponde
anche di fronte al creditore accollatario.
L'accollo trilatere puó essere
cumulativo o privativo.
Nel primo caso (che è quello ordinario) l'accollato rimane vincolato, obbligato al pagamento del proprio debito nei confronti del creditore: la responsabilità dell'accollato e dell'accollante è solidale. Nel secondo caso l'accollato viene liberato, rimanendo vincolato soltanto l'accollante
nota4 .
Note
nota1
Sostengono questa tesi Nicolò, Accollo e delegazione, in Raccolta di scritti, vol. I, Milano, 1958, p. 329, Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, 2-IV, Milano, 1955, p. 106. Si deve rilevare che già nella Relazione al cod. civ. n. 589 veniva osservato che l'accollo "è una tipica applicazione del contratto a favore di terzo, le regole del quale, sia in ordine al momento o al modo in cui il creditore acquista il diritto, sia in ordinealle eccezioni che il nuovo debitore può opporre al creditore che beneficia della stipulazione a suo favore, sono espressamente richiamate". Vi sono tuttavia alcuni Autori (Rescigno, voce Accollo, in Disc. priv., sez. civ., vol. I, Torino, 1984, p. 45; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 423 e ss.) che sostengono che la costruzione dell'accollo come contratto a favore di terzo presenti larghe zone d'ombra e contorni troppo indefiniti.
top1nota2
Così Rescigno, Studi sull'accollo, Milano, 1958, p. 167. Contra Cicala, voce Accollo, in Enc. dir., vol. I, 1958, p. 292, il quale rileva che seguendo questo orientamento la fattispecie, privata di ogni autonomia, viene degradata ad atto preparatorio del negozio di espromissione.
top2nota3
Si tratta dell'ovvia conseguenza della qualificazione dell'accollo come contratto a favore di terzo: Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1998, p. 837.
top3nota4
Cfr.Campobasso, voce Accollo, in Enc. giur. Treccani, vol. I, 1988, p. 2; Lazzara, Accollo e liberazione del debitore originario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., vol. II, 1957, pp. 1296 e ss.
top4Bibliografia
- BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, 1998
- CAMPOBASSO, Accollo, Enc. giur. Treccani, I, 1988
- CICALA, Accollo, Milano, Enc. dir., I, 1958
- LAZZARA, Accollo e liberazione del debitore originario, Riv.trim.dir.e proc.civ., II, 1957
- MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
- NICOLO', Accollo e delegazione, Milano, Raccolta di scritti, I, 1958
- RESCIGNO, Accollo, Torino, Disc.priv.sez.civ., I, 1984
- RESCIGNO, Studi sull’accollo, Milano, 1958
Guide operative pratiche
Prassi collegate
- Quesito n. 729-2010/C, In tema di accollo, surrogazione per volontà del debitore e posizione del terzo garante